Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: caro materiali

Caro materiali-gruppo refrigeratore
QUESITO del 28/03/2022

Una ditta, con la quale abbiamo stipulato nel 2018 (con offerta presentata nel 2017) un contratto di manutenzione e gestione degli impianti di climatizzazione ha richiesto ai sensi dell’art. 1 c. septies del DL 25/05/2021 n. 73 convertito in L 106/2021 la compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’installazione di due split nel primo semestre 2021 per un importo pari ad € 3000 per ogni split facendo riferimento alla variazione percentuale prevista dal DM 13 del 11/11/21 per il gruppo refrigeratore.
L’allegato 2 del DM 13 dell’11/11/21 ha individuato per l’anno 2017 per il gruppo refrigeratore un prezzo medio di € 34.885,50 e una variazione percentuale di 11,19% per il primo semestre 2021. Applicando la formula contenuta nella circolare del MIMS del 25/11/21 si ottiene questo risultato:
11,19% (variazione percentuale) - 10% (alea) = 1,19%
1.19 (%) * 34.885,50 (prezzo medio refrigeratore) = 415,14
415, (euro) *2 (quantità)= 830,28
Applicando così la formula si riconoscerebbe alla ditta una compensazione sproporzionata rispetto al costo effettivamente sostenuto per gli split pari ad € 6000,00 (€ 3000,00 ciascuno).Infatti, a differenza degli altri materiali da costruzione in cui l’unità di misura è espressa in kg, mc o mq, per il gruppo refrigeratori si fa riferimento al n. delle macchine.
Quindi, si chiede se, in casi simili, si possa procedere ad un diverso accordo tra le parti in modo da ristabilire un’equa proporzione tra i costi sostenuti dalla ditta e la variazione percentuale che l’amministrazione deve riconoscere utilizzando nella formula di cui sopra e, così come proposta dalla circolare, il prezzo unitario di euro 3000 e cioè il costo degli split come da offerta del 2017, oppure la formula deve essere in ogni caso applicata alla lettera come sopra esposta.